In un’epoca in cui Internet, i dispositivi mobili e i social media hanno trasformato il modo in cui interagiamo, comunichiamo e viviamo le nostre esperienze, ci pone davanti a nuove possibilità, ma anche nuovi pericoli. Il mio lavoro di ricerca si è concentrato su un fenomeno complesso e attuale: il sexting che mira a creare una sorta di intimità sessuale online tra due persone. Nel corso degli anni, il sexting ha evoluto le sue modalità, passando da scambi esclusivamente testuali a sfondo erotico tramite e-mail e SMS a contenuti multimediali, come audio, foto e video di nudi o seminudi autoprodotti dal c.d. soggetto attivo e poi inviati al soggetto passivo. Questo cambiamento, favorito dalle nuove piattaforme di messaggistica istantanea e dai social media, ha reso il sexting sempre più accessibile, ma ha al contempo amplificato i rischi ed esso associati, perché ciò che può sembrare un gioco innocente può nasconde insidie pericolose per le persone coinvolte. Nel mio studio, ho cercato di analizzare le motivazioni che spingono le persone a praticare il sexting, le differenze di genere e orientamento sessuale nell'approccio a questa pratica e le diverse tipologie di sexting proposte da vari ricercatori nel tempo. 1. Ma soprattutto esaminare le conseguenze del sexting, nonché di valutare come il nostro sistema sanzionatorio affronti queste problematiche. Infatti, se non gestita con la dovuta attenzione, può dar luogo a gravi problematiche come la Sextortion e il Revenge porn. I dati recenti, come quelli forniti dalla Polizia Postale nel 2023, parlano chiaro: 259 casi di Revenge porn e 1.384 casi di Sextortion sono stati registrati. Queste statistiche non sono solo numeri; rappresentano storie di vite compromesse, di individui che si trovano a fronteggiare conseguenze devastanti. La Sextortion, in particolare, si basa su forme di coercizione, come minacce o pressioni, dove il materiale esplicito diventa un'arma per ottenere denaro, favori sessuali, ulteriore materiale creato dalla vittima o altri benefici, come spingere la vittima a ritornare o instaurare una relazione romantica con l’autore del reato. D'altra parte, il Revenge porn si manifesta nella deliberata diffusione del contenuto intimo in possesso del ricevente, come foto o video, senza il consenso della persona raffigurata, con l'intento di danneggiare la vittima, quindi come una forma di vendetta, o spesso viene visto come un gioco perché si ha voglia di condividere tali contenuti con amici, per vantarsi del proprio partner o per non essere esclusi dal gruppo dei pari. Il mio studio ha evidenziato come il nostro ordinamento giuridico, attraverso la legge n. 69 del 2019, che si propone di proteggere le vittime di violenza domestica e di genere, abbia introdotto un primo passo verso la protezione delle vittime di Revenge porn. Questa legge ha permesso l’introduzione nel Codice Penale dell’art. 612-ter che punisce la diffusione non consensuale di contenuti intimi tramite strumenti informatici o telematici, indipendentemente da come siano stati ottenuti, realizzati o detenuti. Inoltre, sanziona chi, in possesso di tale materiale, contribuisce alla sua ulteriore diffusione o non fa nulla per impedirla. Tuttavia, la Sextortion non gode ancora di una normativa specifica. Infatti, per punire questo reato si applicano diverse disposizioni del Codice penale a seconda delle circostanze. In particolare, se la minaccia è motivata da un tornaconto economico, si applica l’art. 629 c.p., relativo all'estorsione; se l'autore del reato richiede ulteriori materiali espliciti o favori sessuali, nel primo caso si configura il reato di violenza privata, punito dall'art. 610 c.p., mentre nel secondo caso incorriamo nel reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., che si applica anche in assenza di contatto fisico tra l'offender e la vittima. • La mancanza di una legge unitaria non solo mette a rischio le vittime, ma rischia di compromettere la loro possibilità di ottenere giustizia. Di conseguenza, sarebbe opportuno rivedere la legge n. 69 del 2019 sopra citata, affinché il Codice penale includa una fattispecie di reato dedicata esclusivamente alla Sextortion. Tale norma dovrebbe considerare tutte le sue sfaccettature, quindi il coinvolgimento di denaro, altro materiale intimo, favori sessuali o altre richieste. 2. Un ulteriore aspetto che ho approfondito riguarda il coinvolgimento dei minori nella pratica del sexting e le gravi conseguenze legali che ne derivano. Per dare un'idea della portata del problema, nel 2023 la Polizia Postale ha registrato il coinvolgimento dei minori in 136 casi di Sextortion e il 17% di 964 casi di Revenge porn riguardavano i minori. Questo evidenzia non solo l’urgenza del problema, ma anche la necessità di proteggere i più vulnerabili. • Il sexting, purtroppo, espone i minori a rischi considerevoli, come l’adescamento e la violenza sessuale perpetra online, che rientra nelle sfaccettature che circondano il reato di Sextortion, nel momento in cui un minore viene ricattato per ottenere ulteriori materiali sessualmente espliciti o favori sessuali in cambio della non divulgazione di materiale precedentemente inviato. La legge offre molte protezioni per i minori coinvolti nelle attività illecite sopra citate: l’articolo 609-undecies c.p. punisce chiunque adesca un minore di anni sedici, mentre l’articolo 609-quater c.p. affronta la gravità della violenza sessuale attuata nei confronti di minori di quattordici anni. • Tuttavia, la legislazione attuale mostra lacune significative che richiede un’attenzione particolare: la mancanza di una protezione completa ed esaustiva per i minori quando i contenuti intimi scambiati durante il sexting vengono diffusi senza il loro consenso. Sebbene l'art. 600-ter c.p. rappresenta un tentativo di salvaguardare i minori dalla pornografia e dalla sua condivisione, diffusione e divulgazione, la sua applicazione nei casi di diffusione non autorizzata di contenuti autoprodotti dai minori è ancora oggetto di dibattito giurisprudenziale. Questo vuoto normativo lascia spazio a interpretazioni diverse da parte delle singole corti di merito, valutando caso per caso se considerare questa forma di Revenge porn come reato punito dalla normativa citata. Questa incertezza giuridica lascia un'area grigia in cui i minori non sono adeguatamente protetti. • Quindi è fondamentale che il legislatore prenda coscienza di questi problemi e si impegni ad applicare misure concrete per garantire una protezione robusta e coerente per le vittime minorenni. Per arginale questo problema ho presupposto due possibili soluzioni: 1) la prima vede la modifica dell'art. 600-ter c.p. affinché venga considerato maggiormente il contenuto oggettivo del materiale pedopornografico diffuso, condiviso o divulgato, indipendentemente dall'uso presumibile del minore coinvolto. Infatti, questo articolo si concentra maggiormente nella protezione del minore utilizzato per avere tale materiale intimo e no ad esempio nella foto in se per sé. 2) La seconda proposta suggerisce la modifica dell'articolo 612-ter, che punisce la pubblicazione non consensuale di contenuti intimi, al fine di includere anche i minori di anni diciotto nella sua copertura. 3. Per concludere, il sexting, come qualsiasi altra pratica sessuale svolta online, richiede maturità e consapevolezza, perché le conseguenze del Revenge porn e della Sextortion vanno oltre il mondo digitale e non si limitano solo alla sfera dell'intimità. Possono avere un impatto significativo sulla salute mentale, sulle relazioni interpersonali e sulla reputazione delle vittime coinvolte, portando a sfide emotive, psicologiche e professionali. Analizzando alcuni studi è emerso che numerose vittime di queste attività illecite abbiano sperimentato ansia, depressione, impotenza e vergogna, mentre altre, esasperate dalla situazione creata hanno tentato il suicidio. Inoltre, fenomeni come la colpevolizzazione della vittima, lo stigma della donna puttana, quindi inferiore e colpevole, le molestie tramite messaggi, il cyberbullismo, il cyberstalking e il cybershaming amplificano ulteriormente il trauma subito dalle vittime, perpetuando una cultura della vergogna e del silenzio. Quindi è fondamentale garantire non solo un ambiente sicuro online ma soprattutto promuovere una cultura del rispetto, del consenso e della sensibilità.